SEZIONE “ORDINARIA” F.DO “NUOVO CREDITO” PER IMPRESE (FNC-ORD-REG)-LR 16/2024 art.13
TITOLO DELLA MISURA
SEZIONE ORDINARIA DEL FONDO “NUOVO CREDITO” PER LE IMPRESE (FNC-ORD-REG) A VALERE SU L.R. 16/2024, art. 13 comma 1 e 6
FINALITA'
Il Fondo Nuovo Credito (FNC-ORD-REG) opera attraverso:
- Fondo di riassicurazione su garanzia di primo grado;
- Abbuono di commissioni di garanzia;
- Contributo interessi;
Il rilascio di riassicurazione copre le esposizioni garantite dai Consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi – ex art. 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326), alle Micro- Piccole-Medie Imprese e lavoratori autonomi, a sostegno dei prestiti che sono stati deliberati ed erogati e delle operazioni finanziarie i cui contratti sono stati sottoscritti, purchè gli interventi delle imprese non siano materialmente completati o realizzati completamente alla data di presentazione della domanda al Confidi convenzionato. All’operazione di riassicurazione è associato il sostegno in forma di sovvenzione per l’abbattimento del costo della garanzia per l’accesso al prestito e un contributo in conto interessi a copertura di parte della quota degli interessi applicati dalla banca al prestito.
CHI PUO' PARTECIPARE
Possono ottenere le agevolazioni del Fondo le imprese e i lavoratori autonomi operativi nella Regione Marche in possesso dei requisiti previsti nel Regolamento per lo strumento finanziario FONDO "NUOVO CREDITO - SEZIONE ORDINARIA REGIONALE" (scaricabile dalla sezione Allegati).
DOTAZIONE FINANZIARIA
Le risorse complessive stanziate peril Fondo Nuovo Credito di cui alla L.R. n. 16/2024, art. 13, comma 1 ammontano a Euro 9.707.628,17.
La somma di Euro 9.707.628,17 è interamente destinata alle imprese e non è comprensiva dei costi di gestione dovuti al Soggetto Gestore nella misura percentuale proposta dallo stesso in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro.
Una parte delle risorse è destinata alle domande non finanziate per carenza di risorse del primo sportello Fondo Nuovo Credito, la quota rimanente è stanziata quale dotazione del secondo sportello.
CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO, DURATA E TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE
Il Fondo sostiene:
- Investimenti in beni materiali e immateriali, non materialmente completati o pienamente attuati alla data di presentazione della domanda al Confidi convenzionato;
- Capitale circolante, anche non legato a progetti di investimento.
- Consolidamento/rifinanziamento di prestiti preesistenti per le sole imprese del comparto Moda (rientranti nei codici ATECO C.13 - C.14 - C15 - M.74.10.1 - G.46.42 - G.47.71)
Di seguito le caratteristiche dell’agevolazione:
- Strumento finanziario:
- Importo finanziamento per singola operazione:
- Minimo: € 15.000,00
- Massimo: € 150.000,00
- Percentuale garanzia 1° grado massima:
- In assenza di riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia: 80%;
- In presenza di riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia: 70%;
- Percentuale garanzia Fondo riassicurazione:
- In assenza di riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia: 70%;
- In presenza di riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia: 10%;
- Durata massima finanziamento: 96 mesi.
- Contributo in c/interessi e oneri intermediario finanziario
- la sovvenzione prevede una riduzione del TAN fino a un massimo del 2,5% (riduzione di 250 bp), con un massimale di € 8.000,00;
- in caso di TAN inferiore al numero di punti base di cui al punto precedente, la riduzione è limitata al TAN stesso;
- interessi a tasso fisso, nel rispetto del principio degli Aiuti trasparenti (Reg. UE n. 2831/2023, art. 4, comma 1 / Reg. UE 651/2014, art. 5, comma 1)
- calcolo della sovvenzione in linea con la Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02)
- La sovvenzione è pari al 100% sia della Commissione di garanzia del Confidi di 1° grado (la Commissione di garanzia deve essere fissata obbligatoriamente allo 0,60% annuo dell’importo nominale della garanzia di 1° grado), sia degli altri oneri del Confidi di 1° grado, ad esclusione di quelli potenzialmente recuperabili dall’impresa (quote/cauzioni e similari);
- In ogni caso la sovvenzione, come calcolata al punto precedente, non deve eccedere l’importo di € 5.000,00 e gli oneri applicati dal Confidi di 1° grado (al netto di quelli potenzialmente recuperabili dall’impresa) non possono superare l’importo della sovvenzione, come calcolata al punto precedente.
- La somma del valore nominale del finanziamento garantito e del contributo in c/capitale non deve superare l’ammontare del progetto;
- L’ammontare nominale del finanziamento garantito deve risultare superiore all’importo del contributo in c/capitale.
Fondo di riassicurazione su garanzia Confidi di 1° grado a fronte di finanziamento bancario rateale sottostante
Il contributo è pari alla somma delle sottostanti voci:
B.1 Interessi:
B.2 Oneri Confidi 1° grado :
Nel caso in cui le spese collegate al progetto sottostante al finanziamento fossero sostenute in parte dal finanziamento stesso collegato al Fondo Nuovo Credito e in parte da un contributo in c/capitale concesso attraverso una distinta misura di aiuto (dalla Regione o da altri organismi), per cui vale la regola prevista all’Art. 58.(4) Reg.to 1060, con i limiti previsti da Art. 58.(7) dello stesso Regolamento, in sede di richiesta della riassicurazione regionale o, se successiva, contestualmente alla richiesta di contributo in c/capitale all’Amministrazione Pubblica di riferimento, il potenziale destinatario finale dovrà fornire i dettagli necessari al Soggetto Gestore, affinché quest’ultimo possa verificare contestualmente il rispetto tassativo dei seguenti limiti:
Il rispetto contestuale di tali limiti è necessario affinché la riassicurazione possa essere concessa.
PREMIALITA'
E' previsto un sistema di premialità che prevede un aumento relativo al tasso massimo agevolabile dello 0,50% per le seguenti operazioni
localizzate in borghi storici , aree interne , aree del cratere sismico , aree alluvionate , i cui elenchi sono pubblicati nei rispettivi link
imprese femminili (ai sensi del DM 30 settembre 2021 (GU 14 dicembre 2021) capo I, articolo 1) definite come:
- società cooperative o società di persone con almeno il 60% di donne socie;
- società di capitali le cui quote e componenti degli organi di amministrazione siano per almeno i due terzi donne;
- imprese individuali con titolare donna
- lavoratrici autonome
prestiti partecipativi per operazioni di patrimonializzazione;
società di Persone e/o Ditte Individuali che destinino ad investimenti almeno il 70% dell’importo;
start up innovative (ai sensi della normativa di riferimento (D.L. 179/2012, art. 25, comma 2);
Le premialità non sono cumulabili e viene fatto salvo il massimale di € 8.000,00.
REGIME DI AIUTO DI STATO
L’agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 art. 4 comma 1 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) agli aiuti «de minimis» alle imprese.
Nel caso in cui lo Strumento Finanziario non prevedesse la riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia, in alternativa al regime “de minimis”, è possibile concedere l’agevolazione nel rispetto dei principi di cui all’art. 17 o 22 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (c.d. “GBER”).
L'agevolazione connessa alla riassicurazione è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo di «de minimis», purchè la somma delle altre agevolazioni e dell'importo nominale del finanziamento sottostante di cui al FNC-ORD non superi il 100% del costo dell'investimento.
Al fine di garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.
COME PARTECIPARE
Il funzionamento dell'agevolazione è dettagliato nel Regolamento per lo strumento finanziario FONDO "NUOVO CREDITO - SEZIONE ORDINARIA REGIONALE" disponibile nella piattaforma www.creditofuturomarche.it.
In sintesi i passaggi.
Richiesta dell'agevolazione da parte dell'impresa per il tramite di un Confidi di I grado convenzionato con il soggetto gestore
Il Confidi di I grado convenzionato con il soggetto gestore e l'istituto di credito erogante il finanziamento si attivano per addivenire alle proprie delibere (rispettivamente garanzia e finanziamento sottostante)
In seguito all’erogazione del finanziamento (sottostante alla riassicurazione del FNC-ORD-REG) da parte degli Istituti di credito, le domande saranno selezionate tramite una procedura a sportello (ex art. 5 comma 3 del D.lgs. n. 123/1998 e s.m.i.) fino ad esaurimento delle risorse, secondo l’ordine cronologico di presentazione sulla piattaforma del Gestore www.creditofuturomarche.it, da parte dei Confidi. La sovvenzione abbinata allo strumento finanziario viene erogata direttamente dal Soggetto Gestore in un’unica soluzione per il tramite del Confidi di 1° grado della quota di contributo (su interessi e su garanzia) all’impresa beneficiaria.
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
Le imprese che beneficiano dei Fondi della Coesione europea, devono rispettare l’obbligo di esporre targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l’emblema dell’Unione Europea. L’impresa deve indicare nel proprio sito e sui social media ufficiali di aver ricevuto un sostegno finanziario dal Fondo Nuovo Credito (FNC-ORD-REG), riportando i loghi come da materiali comunicativi disponibili negli Allegati. Nel caso l’agevolazione ricevuta vada a finanziare un investimento materiale o acquisto di attrezzature, l’impresa deve porre su tali beni una targa o cartellone o poster permanente chiaramente visibile al pubblico. La realizzazione di poster, targhe e cartelloni è possibile produrla in autonomia al link seguente https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Per-i-beneficiari/Linee-guida-per-i-beneficiari-21-27
Si precisa che anche i Confidi Convenzionati devono rispettare gli obblighi di comunicazione.
INFORMAZIONI E CONTATTI
Per dubbi e chiarimenti sono stati attivati:
- la casella di posta dedicata fnc@creditofuturomarche.it
- il numero verde 800-419-955
PROCESSO DI CONVENZIONAMENTO DEI CONFIDI
1. Ogni Confidi verifica il rispetto dei requisiti di convenzionamento all'interno delle linee guida consultabili nella sezione allegati
2. Ogni Confidi invia la richiesta di convenzionamento al Gestore compilando il documento scaricabile dalla sezione allegati
3. Credito Futuro Marche esita le richieste di Convenzionamento di ogni Confidi e previa sottoscrizione del Convenzionamento, scaricabile dalla sezione allegati, rilascia le credenziali per accedere alla Piattaforma
Per presentare la richiesta di convenzionamento, il Confidi verifica di possedere i requisiti elencati nelle linee guida, prende atto della documentazione specifica nella sezione Allegati e invia la richiesta di convenzionamento tramite pec all’indirizzo: creditofuturomarche@legalmail.it
Per i Confidi già convenzionati in merito a FNC-ORD primo sportello, non è necessario presentare nuovamente domanda di convenzionamento per il presente rifinanziamento del medesimo Fondo.
I Confidi già convenzionati sottoscriveranno un addendum per attestare la conoscenza e accettare le nuove condizioni previste da FNC-ORD-REG.
ELENCO CONFIDI CONVENZIONATI
Elenco in continuo aggiornamento
Ultimo aggiornamento del 15/10/2024
Confidi convenzionati il 26/01/2024
- Cosvim – Consorzio Sviluppo Impresa
- Confidicoop Marche Società Cooperativa
- UNI.CO. s.c.
Confidi convenzionati il 30/01/2024
Confidi convenzionati il 01/02/2024
Confidi convenzionati il 14/02/2024
- FI.M.CO.S.T. SOCIETA’ COOPERATIVA
Confidi convenzionati il 02/04/2024
REGOLAMENTO PER LO STRUMENTO FINANZIARIO FONDO "NUOVO CREDITO - SEZIONE ORDINARIA REGIONALE"
Sezione in aggiornamento.
GESTIONE DEGLI ALLEGATI
Dal 04/11/2024, i Confidi Convenzionati potranno raccogliere le domande di ammissione dei soggetti beneficiari.
Allegati